Un appassionato tifoso del Castrovillari calcio, M.R., sul quale pendeva un provvedimento di Daspo, è stato assolto nei giorni scorsi dal Tribunale Penale di Castrovillari in merito all’accusa di aver violato l’obbligo di firma “perché il fatto non sussiste”. Il tifoso rossonero, “a detta delle risultanze investigative della Procura della Repubblica si sarebbe reso responsabile in ben tre occasioni della mancata osservanza dell’obbligo di presentarsi presso il Commissariato di PS di Castrovillari 15 minuti dopo l’inizio e 15 minuti prima della fine di ogni partita disputata, sia in casa che in trasferta, dalla squadra di calcio del Castrovillari”. Violando, sempre a parere dell’Ufficio di Procura, la disposizione di cui all’art. 6, comma 6, della L 401/89, legge tristemente conosciuta e temuta da qualsiasi tifoso di calcio.
Confutando le tesi della pubblica accusa, l’avvocato Fulvio Barca, del Foro di Castrovillari, difensore dell’imputato, “ha sollecitato il Tribunale di Castrovillari affinché addivenisse, nonostante pendesse la richiesta di condanna da parte del PM della locale procura, ad una sentenza assolutoria con la formula più ampia ed ha accolto, così, in toto ciò che sono state le tesi difensive dimostrando come il fatto della mancata presentazione presso il Commissariato di Castrovillari non dovesse essere qualificato come violazione dell’obbligo impostogli. Il difensore ha espresso vivo apprezzamento per il provvedimento assolutorio che ha reso giustizia al proprio assistito”. In particolare le gare contestate nelle quali si è accertato la presneza del tifoso erano degli “allenamenti congiunti” che si sono tenuti nel mese di agosto e non inseriti nel calendario ufficiale (Cassano,Rende e Aprigliano ndr)
Sempre nell’anno 2020 lo stesso difensore, Fulvio Barca, “dimostrò anche per il secondo imputato tratto a giudizio per gli stessi fatti e nelle stesse circostanze di luogo e di tempo, l’assoluta estraneità rispetto a quanto contestato ed ipotizzato dalla Procura della Repubblica di Castrovillari, portando anch’egli a vedersi riconosciuta l’assoluta estraneità ai fatti contestati”.
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Violò l’obbligo di firma, assolto tifoso del Castrovilllari calcio
L’uomo, difeso dall’avvocato Fulvio barca, assolto perché "il fatto non sussiste". Le gare contestate non rientrano nel calendario ufficiale ma erano degli "allenamenti congiunti"